Art. 8.
(Sanità di montagna).

      1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque

 

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per un importo non inferiore a 5 milioni di euro, stabilisce la concessione di assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione a condizione che si impegnino ad esercitare la professione per un periodo di almeno cinque anni presso strutture ubicate nei territori montani.