1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque